ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE

 In

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il programma di attività con relativa previsione di spesa, nonché il rendiconto economico-finanziario corredato da apposita relazione, da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

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