ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a quindici, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti tra i soci a votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti salvo quanto previsto all’art. 4 1° comma; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione nell’associazione.
Il Consiglio resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili.
Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’assemblea immediatamente successiva.
In caso di impossibilità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea, a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate tassativamente all’Assemblea.