ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, per decadenza, per morte (o estinzione della persona giuridica o dell’Ente) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi ai doveri indicati all’art. 6, o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata nel corso della quale si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con l’interessato.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Se al 31 ottobre dell’anno prorogato, il socio non avrà ancora adeguato le quote mancanti, sarà dichiarato decaduto con delibera consigliare.