ART. 15 – IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato:
a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, e nomina al proprio interno un Presidente;
b) è scelto anche fra i non soci ed eletto dall’Assemblea
c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea, e di vigilare sul rispetto dello Statuto (qualora non sia nominato il collegio dei Probiviri); Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
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