ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE & FONDO COMUNE

 In

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) elargizioni e i contributi di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati, nonché da organismi internazionali;
d) proventi da cessione di beni e servizi agli associati o a a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale.

Il fondo comune è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di cui l’Associazione ha acquisito o acquisisce la titolarità;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il fondo non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né allo scioglimento.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

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