ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il programma di attività con relativa previsione di spesa, nonché il rendiconto economico-finanziario corredato da apposita relazione, da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
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