STATUTO

Lo statuto è il “regolamento” che disciplina la vita istituzionale, definisce gli obbiettivi e stabilisce ruoli e funzioni degli organi costituenti l’Associazione.

ART. 1 – DENOMINAZIONE & SEDE

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e ssgg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori denominata Pro Loco di Medicina.

L’Associazione, di seguito anche denominata Pro Loco, ha sede legale in Medicina, via Libertà, n 58.
La sua durata è illimitata.

ART. 2 – SCOPO & FINALITA’

La Pro Loco ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ha finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, produttive, agricole, sportive e sociali del Comune di Medicina e del suo territorio.

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità in oggetto, autonomamente e/o in collaborazione con privati, il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

  • realizza le iniziative atte a valorizzare le realtà di cui al 2° comma
  • promuove iniziative e attività intese a determinare un movimento turistico nel territorio, quali festeggiamenti, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e artistiche, fiere, visite guidate, esposizioni e pubblicazioni;
  • organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del territorio
  • valorizza le tradizioni e le strutture ricettive e ricreative del territorio di Medicina
  • contribuisce alla diffusione dell’immagine di Medicina all’esterno
  • sviluppa attività di carattere sociale.

L’Associazione può compiere, previe le necessarie autorizzazioni di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

ART. 3 – ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.

I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.

Il numero dei soci è illimitato.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che possano essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – AMMISSIONE

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco su richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

La qualifica di socio dà diritto :
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, e frequentare la sede sociale;
b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate purché in regola con il versamento della quota sociale
c) a godere dell’elettorato attivo e passivo: nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari (salvo quanto previsto all’art. 4,1° comma).

I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni della Pro Loco;
b) al versamento nei termini, entro l’anno solare, della quota sociale;
c) a non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, per decadenza, per morte (o estinzione della persona giuridica o dell’Ente) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi ai doveri indicati all’art. 6, o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata nel corso della quale si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con l’interessato.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Se al 31 ottobre dell’anno prorogato, il socio non avrà ancora adeguato le quote mancanti, sarà dichiarato decaduto con delibera consigliare.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c ) Il Presidente;
d) Il Tesoriere;
e) Il Segretario (eventuale)
f) Il Collegio sindacale (eventuale);
g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea generale, costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla vita dell’associazione, riservati alla sua competenza dallo statuto, e che non siano di pertinenza dell’assemblea straordinaria. In particolare:
– elegge il Consiglio Direttivo, e l’eventuale Collegio sindacale
– approva il rendiconto economico-finanziario
– approva i programmi delle attività da svolgere
– approva gli eventuali regolamenti
– delibera in merito all’esclusione dei soci.

L’assemblea è, di norma, considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale (o consegnato a mano, o mezzo posta o Email) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario; si riunisce inoltre quante volte il Consiglio lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati (o dal Collegio sindacale).

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
E’ valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati a mezzo delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita la delega solo ad altro socio: ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a quindici, stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti tra i soci a votazione segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti salvo quanto previsto all’art. 4 1° comma; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione nell’associazione.

Il Consiglio resta in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili.
Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’assemblea immediatamente successiva.
In caso di impossibilità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea, a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l’assemblea perché provveda a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate tassativamente all’Assemblea.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente e tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano in forma scritta e motivata almeno tre Consiglieri. Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire a mezzo posta, Email, o telefono entro il quarto giorno antecedente quello fissato per radunanza e dovranno contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno occorre il consenso unanime dei Consiglieri presenti all’adunanza. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate tassativamente all’Assemblea.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà di procedere, previe le prescritte autorizzazioni, ad acquisti e all’accettazione di donazioni, eredità e legati; di assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui; di compiere qualsiasi operazione presso Istituti o Azienda di credito.

Il Consiglio può emanare regolamenti esecutivi o integrativi del presente Statuto.
Possono essere istituite commissioni e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti, con la partecipazione anche di non soci. Ciò con particolare riguardo alla commissione eventualmente prevista dalla convenzione che regola i rapporti tra Pro Loco e Comune di Medicina, commissione che avrà il compito di verificare l’attuazione delle iniziative oggetto della convenzione.

ART. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, le presiede e coordina l’attività dell’associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo la ratifica dei provvedimenti nella riunione immediatamente successiva
b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente;
d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 14 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario:
a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco;

Il tesoriere:
a)è nominato dal Consiglio Direttivo, e scelto al suo interno;
b)annota i movimenti contabili della Pro Loco.

E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 15 – IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato:
a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, e nomina al proprio interno un Presidente;
b) è scelto anche fra i non soci ed eletto dall’Assemblea
c) dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea, e di vigilare sul rispetto dello Statuto (qualora non sia nominato il collegio dei Probiviri); Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 16 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri (se ed in quanto nominato):
a) è composto di tre membri eletti ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE & FONDO COMUNE

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) elargizioni e i contributi di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati, nonché da organismi internazionali;
d) proventi da cessione di beni e servizi agli associati o a a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale.

Il fondo comune è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di cui l’Associazione ha acquisito o acquisisce la titolarità;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il fondo non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né allo scioglimento.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 18 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il programma di attività con relativa previsione di spesa, nonché il rendiconto economico-finanziario corredato da apposita relazione, da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 19 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEGLI ATTI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti dell’Associazione con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere resi disponibili ai soci per la consultazione; chi desidera averne copia dovrà farsi carico della relativa spesa.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. .In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che provveda alla liquidazione dei beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto dello scioglimento, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al D.P.C.M 26/09/200 e 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe e a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

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